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VII Commissione - Resoconto di mercoledì 25  giugno 2003

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Stato giuridico dei docenti universitari.
C. 743 Angela Napoli, C. 772 Angela Napoli, C. 778 Angela Napoli, C. 980 Gazzara, C. 1144 Migliori, C. 1280 Angela Napoli, C. 1337 Caminiti, C. 2087 Mario Pepe, C. 2647 Dorina Bianchi, C. 3246 Mario Pepe, C. 3625 Gazzara, C. 3626 Gazzara, C. 3747 Lucchese, C. 3762 Capitelli, C. 3815 Losurdo.
(Esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge Mario Pepe C. 1979).

La Commissione inizia l'esame.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, illustrando i contenuti delle proposte di legge in titolo, osserva che esse affrontano alcuni aspetti dell'Università che, effettivamente, necessitano di un adeguamento normativo. Esprime la convinzione, infatti, che sia necessaria, quanto prima, una revisione complessiva della materia a partire, in particolare, dalla legge n. 509 del 1999, concernente l'autonomia didattica degli atenei, della legge n. 341 del 1990, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, nonché della legge n. 382 del 1980. Sarebbe inoltre auspicabile una modifica delle attuali procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi docenti.
Osserva che tali problematiche risultano estremamente evidenti alla luce delle proposte di legge presentate in merito da tutti, o quasi, i gruppi parlamentari: si impone pertanto una revisione complessiva di tali materie.
Entrando nel merito delle 15 proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sottolinea che esse intervengono nell'ambito dello stato giuridico dei docenti, dei ricercatori e di altre categorie di personale del comparto universitario.
Tra queste, la proposta di legge n. 743 del deputato Angela Napoli è sicuramente quella dal contenuto più generale e articolato, in quanto dispone il riordino complessivo dell'intera docenza universitaria. Tale proposta di legge, in particolare, interviene, attraverso varie novelle, sulla normativa fondamentale in materia, ancora oggi rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, incidendo in modo sostanziale su tutti i più significativi profili attinenti alla docenza universitaria. In particolare, il provvedimento dispone l'articolazione della docenza su tre fasce (professori ordinari, professori associati e professori ricercatori), ciascuna delle quali si articola su tre livelli stipendiali, a cui si accede tramite procedure di valutazione rimesse a una apposita commissione istituita in ciascun ateneo, composta e operante secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La dotazione organica dei professori universitari viene stabilita secondo un rapporto numerico fisso tra le tre fasce, al quale gli atenei dovranno adeguarsi gradualmente entro un arco temporale massimo di 10 anni; per cui a ciascun professore ordinario devono corrispondere due professori associati e quattro professori ricercatori. Il provvedimento dispone, inoltre, una nuova disciplina del tempo pieno e definito, individuando dei minimi orari su base annuale pari, rispettivamente a 500 e 300 ore, di cui almeno 120 da dedicare all'attività didattica. Il provvedimento, infine, introduce modifiche alla disciplina sul reclutamento dei docenti, sul trattamento economico, sull'insegnamento a contratto e sul collocamento a riposo.
Accanto alla proposta di legge del deputato Napoli si collocano, come detto, una serie di proposte il cui ambito di intervento risulta più definito e circoscritto. Tali proposte possono essere suddivise in tre gruppi.
Un primo gruppo interviene sulla annosa questione dello stato giuridico dei tecnici laureati. A questo proposito si ricorda che l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 aveva inserito i tecnici laureati tra le categorie per le quali era consentita, in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, l'ammissione ad appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nella nuova fascia, creata appunto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dei professori associati. Per i giudizi di idoneità sono state previste in via generale due tornate. Per coloro che avessero maturato i requisiti successivamente alla indizione della prima tornata è stata prevista, invece, una terza tornata ad essi riservata. I tecnici laureati sono stati ammessi alla prima e alla seconda tornata di giudizi (indette rispettivamente in data 12 gennaio 1981 e 10 agosto 1983), non invece alla terza, in quanto l'amministrazione competente ritenne che lo sbarramento all'anno accademico 1979-80 della valutazione dei titoli didattici e scientifici rendesse inapplicabile nei loro confronti l'ipotesi della maturazione dei requisiti in data posteriore a quella utile per l'ammissione alla prima tornata. Questa esclusione è stata però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 16 febbraio 1991. Con l'esaurimento della fase di giudizi di idoneità in prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è rimasto inquadrato nel ruolo dei tecnici laureati un numero relativamente esiguo di unità di personale, che ha lamentato una disparità di trattamento, a parità di funzioni effettivamente svolte, con i colleghi inquadrati nei ruoli dei ricercatori e docenti universitari. La materia ha trovato una qualche sistemazione sul piano legislativo con l'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che ha previsto la possibilità per i tecnici laureati di partecipare a concorsi riservati per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati. I provvedimenti in esame che intervengono su tale questione sono le proposte di legge n. 772 e n. 1280 del deputato Angela Napoli, la proposta di legge n. 1144 del deputato Migliori, la proposta di legge n. 2087 del deputato Mario Pepe e altri, nonché la proposta di legge n. 2647 del deputato Dorina Bianchi e altri.
Le proposte di legge 772 e 2647 prevedono che i tecnici laureati in possesso del riconoscimento dell'attività scientifica e didattica svolta, che presentino domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano collocati, rispettivamente, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari e dei ricercatori universitari. La proposta di legge 1280 prevede l'indizione di giudizi di idoneità ad assistente ordinario, per titoli scientifici e didattici, per i tecnici laureati di ruolo, appartenenti all'area tecnico scientifica e socio-sanitaria, con comprovata attività per almeno 3 anni. Il giudizio di idoneità è rimesso a una commissione composta da 3 professori di ruolo dell'area scientifico-disciplinare, nominati dal rettore.
La proposta di legge 1144 novella la legge n. 4 del 1999, al fine di prevedere come obbligatoria (e non più facoltativa) l'indizione da parte delle università dei concorsi per ricercatore riservati ai tecnici laureati. La proposta di legge 2087 prevede, infine, la riapertura dei termini concorsuali per tecnici laureati esclusi da giudizi di idoneità a professore associato per mancanza del requisito del servizio (alla data del 1 agosto 1980) e non ammessi con riserva alla prova in quanto non destinatari di ordinanza sospensiva del TAR.
Un secondo gruppo di proposte interviene, invece, sulla questione dei professori universitari incaricati. Si tratta delle proposte di legge 980 e 3626 del deputato Gazzara, della proposta di legge 3762 del deputato Capitelli e della proposta di legge 3815 del deputato Losurdo. La proposta di legge 980 si limita a consentire ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di continuare a prestare servizio come figura ad esaurimento. Le proposte di legge 3626, 3762 e 3815, molto simili tra loro, oltre a inquadrare gli incaricati in un ruolo ad esaurimento, prevedono che il loro stato giuridico sia di fatto equiparato alla seconda fascia della docenza. In particolare, agli incaricati è consentito effettuare supplenze e, nella partecipazione a concorsi, sono esonerati dalla prova didattica. Il trattamento economico è pari al 90 per cento di quello dei professori di seconda fascia con pari anzianità; per quanto attiene al pregresso, si prevede il riconoscimento del differenziale retributivo maturato a decorrere dal conferimento del primo incarico.
Un terzo gruppo di proposte di legge, infine, riguarda l'inquadramento di assistenti, ricercatori e medici contrattisti, nonché il pensionamento dei professori straordinari. Si tratta delle proposte di legge 778 del deputato Angela Napoli, 1337 del deputato Caminiti, 3246 del deputato Mario Pepe ed altri, 3625 del deputato Gazzara e 3747 del deputato Lucchese ed altri. La proposta di legge 778 dispone che gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e i medici «contrattisti» in servizio siano ammessi a sostenere una prova di idoneità, innanzi a una commissione nazionale, per l'accesso alla fascia degli associati. Disposizioni analoghe, peraltro estese anche i ricercatori con anzianità di ruolo di almeno 16 anni, sono recate anche dalla proposta di legge 3246. Differentemente dalla precedente, peraltro, tale proposta prevede che l'accesso avvenga previo superamento di un concorso bandito dalle singole facoltà. Interamente incentrata sui ricercatori è invece la proposta di legge 3747, che prevede l'inquadramento, anche in soprannumero, nella fascia degli associati, dei ricercatori in possesso di un'anzianità di almeno 20 anni e titolari di affidamenti o supplenze per almeno 5 anni, previa verifica delle facoltà di appartenenza.
La proposta di legge 3625 modifica l'articolo 8 della legge n. 370 del 1999, al fine di assicurare il pieno riconoscimento della qualifica di associato conseguita a seguito di ammissione con riserva alla terza tornata dei giudizi da parte di aiuti ed assistenti dei policlinici. La proposta di legge 1337, infine, prevede la possibilità di permanenza in servizio dei professori ordinari che debbano completare i tre anni di straordinariato, per il tempo strettamente necessario al conseguimento della qualifica di ordinario.
In conclusione, propone l'abbinamento della proposta di legge Mario Pepe C. 1979.

La Commissione concorda.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

 

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

 

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

 

AVVERTENZA

 

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione della terza fascia dei professori universitari e altre disposizioni in materia di ordinamento universitario.
C. 1363 Angela Napoli, C. 1751 Angela Napoli, C. 2018 Ranieli, C. 2469 Titti De Simone, C. 3022 Grignaffini e C. 3277 Carrara.

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